Quale patente per trainare un carrello appendice?
Coloro che si avvicinano per la prima volta ad un carrello tenda (e più in generale coloro che hanno la necessità di un carrello per il trasporto di merci e/o bagagli) hanno spesso dei dubbi circa la normativa che regola la circolazione su strada di questi specifici oggetti.
Per cercare di dare un’informazione corretta da un punto di vista normativo
e legislativo e, soprattutto, comprensibile a tutti abbiamo posto alcune domande
in merito al Dott. Angelo Coli, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del
Comune di Crespina (Pisa) il quale, con grande spirito di collaborazione ed estrema
gentilezza e professionalità, ci ha fornito le seguenti risposte.
Per facilitare la lettura abbiamo qui di seguito elencato le domande poste al Comandante Coli, evidenziando una sola risposta alla volta, per leggere le altre risposte clicca sulla domanda:
[D] Comandate Coli, come sono inquadrati dal Codice della Strada i carrelli appendice?
[D] Come viene identificato il carrello appendice?
[D] Che tipo di targa dobbiamo utilizzare quindi per un carrello appendice?
[D] Quali sono i limiti di velocità di un veicolo che traina un carrello appendice?
[R] Ai sensi della direttiva europea 91/439/CEE in materia di patente di guida e del decreto ministeriale di recepimento n. 40T del 30 settembre 2003, nel caso di un autoveicolo che traina un rimorchio occorre prendere in considerazione le masse dei veicoli costituenti il complesso alla scopo di determinare se il conducente deve essere titolare o meno della cosiddetta “estensione E”, cioè di patente delle categorie B+E, C+E oppure D+E, a seconda della categoria della motrice:
- è sufficiente la patente di categoria B, senza la necessità
della B+E, per condurre un autoveicolo la cui massa massima autorizzata non
supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente,
non è superiore a otto, anche se traina un rimorchio leggero (cioè
la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg) oppure qualora la massa
massima autorizzata del complesso non superari 3500 kg e la massa massima autorizzata
del rimorchio non superi la massa a vuoto della motrice;
- è sufficiente la patente di categoria C, senza la necessità
della C+E, per condurre un autoveicolo per il trasporto di cose la cui massa
massima autorizzata supera 3500 kg, anche se traina un rimorchio leggero;
- è sufficiente la patente di categoria D, senza la necessità
della D+E, per condurre un autoveicolo per il trasporto di persone cose il cui
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, anche se traina un
rimorchio leggero.
Le suddette considerazioni, indispensabili nel caso in cui venga trainato un rimorchio, non sono assolutamente necessarie nel caso in cui venga trainato un carrello appendice, non essendo quest’ultimo un rimorchio ma parte integrante della motrice, per cui l’autoveicolo trainante può essere sempre guidato senza la necessità della cosiddetta “estensione E”. Tale previsione, ad esempio, può portare all’apparente paradosso secondo il quale per condurre un autobus che traina un carrello appendice con massa complessiva a pieno carico di 2000 kg (lettera c del 1° comma dell’articolo 205 del regolamento di esecuzione del codice della strada) è sufficiente la patente di categoria D, mentre per condurre lo stesso autobus che traina un rimorchio con massa complessiva a pieno carico anche di poco superiore a 750 kg è necessaria la patente di categoria D+E
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