Carrelli appendice e limite di velocità

Coloro che si avvicinano per la prima volta ad un carrello tenda (e più in generale coloro che hanno la necessità di un carrello per il trasporto di merci e/o bagagli) hanno spesso dei dubbi circa la normativa che regola la circolazione su strada di questi specifici oggetti.

Per cercare di dare un’informazione corretta da un punto di vista normativo e legislativo e, soprattutto, comprensibile a tutti abbiamo posto alcune domande in merito al Dott. Angelo Coli, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Crespina (Pisa) il quale, con grande spirito di collaborazione ed estrema gentilezza e professionalità, ci ha fornito le seguenti risposte.

Per facilitare la lettura abbiamo qui di seguito elencato le domande poste al Comandante Coli, evidenziando una sola risposta alla volta, per leggere le altre risposte clicca sulla domanda:

[D] Comandate Coli, come sono inquadrati dal Codice della Strada i carrelli appendice?

[D] Quali sono le caratteristiche tecniche perché un carrello rientri nella categoria dei carrelli appendice?

[D] Come viene identificato il carrello appendice?

[D] Quindi in sostanza il carrello appendice è parte integrante dell’automezzo che lo traina e di fatto può essere trainato solo dal veicolo nella cui carta di circolazione risulta associato e non da altro veicolo pur dotato di gancio di traino omologato e registrato sulla propria carta di circolazione?

[D] Abbiamo quindi stabilito che il carrello appendice è considerato parte integrante del nostro automezzo. Cosa succede pertanto in caso di vendita o cessione del carrello stesso?

[D] Che tipo di targa dobbiamo utilizzare quindi per un carrello appendice?

[D] Quali sono i limiti di velocità di un veicolo che traina un carrello appendice?

[R] Ai sensi della lettera e) del 3° comma dell’articolo 142 del codice della strada i complessi di veicoli costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio non possono superare il limite di 70 km/h fuori dei centri abitati e di 80 km/h sulle autostrade.
Inoltre, ai sensi del 4° comma dello stesso articolo, nella parte posteriore dei rimorchi devono essere indicate le velocità massime consentite mediante l’apposizione degli appositi contrassegni di cui all’articolo 344 del regolamento di esecuzione. L’11° comma, infine, dispone che qualora le violazioni relative ai limiti di velocità siano commesse alla guida di un complesso di veicoli costituito da un autoveicolo che traina un rimorchio, occorre raddoppiare sia le sanzioni amministrative pecuniarie che quelle accessorie relative al periodo di sospensione della patente di guida. Anche le suddette disposizioni, come per il caso precedente, non possono trovare applicazione nel caso in cui invece di un rimorchio venga trainato un carrello appendice, parte integrante dell’autoveicolo trainante.

[D] Che tipo di patente occorre per il traino di un carrello? In altre parole, la patente B, posseduta dalla maggioranza degli automobilisti, è sufficiente per trainare un carrello appendice?

[D] Ai fini assicurativi, nel caso del traino di un carrello appendice è necessario stipulare una polizza assicurativa aggiuntiva?

 

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